Congedo per malattia del figlio

regole e retribuzione per il personale scolastico

Fino ai 3 anni del bambino:

  • Durata: Assenza consentita per l’intero periodo della malattia, senza limiti.
  • Retribuzione:
    • Primi 30 giorni per ogni anno di età: Retribuiti al 100% (dopo i 3 mesi dal parto).
    • Giorni successivi: Non retribuiti, ma utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Dai 4 agli 8 anni del bambino:

  • Durata: 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
  • Retribuzione: Non retribuiti, ma utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Chi ne ha diritto:

  • Tutto il personale scolastico (docenti e ATA), sia a tempo determinato che indeterminato.

Importante:

  • I giorni di congedo sono calcolati in base all’anno di vita del bambino, non all’anno scolastico o solare.
  • I 30 giorni retribuiti sono complessivi per entrambi i genitori.
  • Non è possibile utilizzare i giorni di congedo non fruiti dall’altro genitore.
  • I 5 giorni di congedo devono essere giorni lavorativi effettivi.

Riferimenti normativi:

  • Art. 47 del D. Lgs n. 151/2001
  • Art. 34 del CCNL 2019/21
  • Messaggio INPS “Malattia del figlio: disciplina e adempimenti”