Congedo per malattia del figlio
regole e retribuzione per il personale scolastico
Fino ai 3 anni del bambino:
- Durata: Assenza consentita per l’intero periodo della malattia, senza limiti.
- Retribuzione:
- Primi 30 giorni per ogni anno di età: Retribuiti al 100% (dopo i 3 mesi dal parto).
- Giorni successivi: Non retribuiti, ma utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Dai 4 agli 8 anni del bambino:
- Durata: 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
- Retribuzione: Non retribuiti, ma utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Chi ne ha diritto:
- Tutto il personale scolastico (docenti e ATA), sia a tempo determinato che indeterminato.
Importante:
- I giorni di congedo sono calcolati in base all’anno di vita del bambino, non all’anno scolastico o solare.
- I 30 giorni retribuiti sono complessivi per entrambi i genitori.
- Non è possibile utilizzare i giorni di congedo non fruiti dall’altro genitore.
- I 5 giorni di congedo devono essere giorni lavorativi effettivi.
Riferimenti normativi:
- Art. 47 del D. Lgs n. 151/2001
- Art. 34 del CCNL 2019/21
- Messaggio INPS “Malattia del figlio: disciplina e adempimenti”