Quando si conclude un percorso lavorativo inevitabilmente prende forma la pensione, quella tanta desiderata, ma non sempre la pensione si materializza come si è immaginato!

Nel labirinto delle normative italiane è facile perdersi

Iniziamo a conoscere le principali tipologie di pensioni per il settore scuola

  • Pensioni per limiti di età
  • Pensioni per limite di servizio

La pensione per limiti di età è conseguibile, oggi, al raggiungimento dei 67 anni di età anagrafica e si distingue in due diverse categorie:

  • La prima categoria riguarda coloro che compiono i 67 anni entro il 31/08. L’amministrazione scolastica ha l’obbligo di collocarli a riposo indipendentemente dagli anni di anzianità lavorativa in possesso. Questo significa che il dipendente in questione cesserà dal servizio dal 01/09 e potrà accedere alla pensione, previa richiesta all’ente previdenziale, se ha almeno un minimo di 20 anni di contributi nell’intera vita lavorativa maturati entro il 31/08. In mancanza dei 20 anni è possibile chiedere la permanenza in servizio con una semplice domanda, da presentare presso gli uffici della segreteria scolastica, entro la data di scadenza prefissata dalla circolare ministeriale per le cessazioni dal servizio del personale scolastico.
  • La seconda categoria riguarda coloro che compiono i 67 anni dopo il 31/08. Per questi dipendenti la cessazione dal servizio diventa “a domanda”, cioè devono presentare l’istanza on-line sul portale Polis entro la data di scadenza indicata dalla circolare Per ottener la pensione è necessario avere sempre 20 anni di contributi ma in questo caso bisogna maturarli entro il 31/12 dello stesso anno della cessazione.

La pensione per limiti di servizio può essere ottenuta se il dipendente matura, entro il 31/12 dello stesso anno di cessazione, almeno 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini.

Esiste una terza tipologia di pensione che è a tutti gli effetti una unione tra l’età anagrafica e l’anzianità massima di servizio. Questa tipologia si chiama “pensione per limiti ordinamentali” ovvero richiede un età minima di 65 anni unitamente a 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni e 10 mesi se uomo, da maturare entro il 31/08 dello stesso anno di cessazione. In questo caso l’amministrazione ha l’obbligo di procedere alla cessazione d’ufficio se tutti i servizi risultano già certificati dall’ente previdenziale. Parliamo ovviamente dei decreti di riscatto, di computo, di ricongiunzione, di riconoscimento dell’accredito figurativo per la maternità o militare. Solamente in presenza dell’accettazione dei suddetti decreti l’amministrazione può procedere alla cessazione d’ufficio.

Altre tipologie sono state introdotte durante gli anni per cercare di dare alternative diverse per incoronare la pensione senza attendere così a lungo. Ovviamente sono tipologie di pensione più flessibili che offrono un’uscita anticipata ma in cambio penalizzano dal punto di vista dell’importo dell’assegno pensionistico. Tra queste ricordiamo la pensione “OPZIONE DONNA” che viene concessa se risultano maturati al 31/12/2023 almeno 35 anni di contributi unitamente ad almeno 61 anni di età. La pensione sarà calcolata interamente con il sistema “contributivo”. Si aggiunge a questa lista la “pensione anticipata flessibile”, nipote della QUOTA 100 introdotta nel 2019, che oggi si presenta in veste diversa, pretendendo come requisito minimo per potervi accedere almeno 41 anni di anzianità lavorativa e un età anagrafica di almeno 62 anni da maturare entro il 31/12/2024. L’importo LORDO dell’assegno pensionistico mensile non potrà essere superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalle normative vigenti, ovvero di € 2271,76 (fonte INPS circolare n. 1 del 02/01/2024 allegato 2). Tale penalizzazione sarà applicata fino al compimento dei 67 anni, successivamente l’importo della pensione sarà ricalcolato applicando il sistema maturato in origine.